Ma vediamo cosa diceva quella legge:
Omettiamo i precedenti articoli che sono risaputi.
Articolo 7. Spese.
I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.
Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti per l'incarico, la relativa spesa " determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.
Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico
9. Indennità.
Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. é fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.
Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.
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10. Adeguamento periodico degli onorari.
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.
Dal 2002 ci hanno negato già l'adeguamento del 2005, del 2008 e il prossimo dovrebbe essere del 2011.
VOGLIAMO PROTESTARE?
Se è vero che addirittura non pagano neanche più le spese autorizzate dei collaboratori, che devono essere pagate dal perito e quindi essere scorporate dalle 32 Euro giornaliere, cosa aspettiamo? Che ci chiedono di lavorare gratis?
Francesco Cellini
Francesco Cellini
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