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lunedì 27 ottobre 2008

Trascrizioni e sentenza della Corte Costituzionale


Egregi:

Vorrei evidenziare la seguente sentenza della Corte Costituzionale. Nel merito di fatto dichiara la illegittimità costituzionale una parte dell'art. 268 del cpp. Nello specifico la sezione che non prevede la possibilità per il difensore di ottenere le trascrizioni di registrazioni di conversazioni intercettate prima della notificazione o dell’esecuzione della custodia cautelate.
Giunge però a queste conclusioni giudicando la trascrizione operata dalla PG come sommaria e riassuntiva, definisce l’operazione di trascrizione una operazione molto complessa speso “interpretativa”
: "La qualità delle registrazioni può non essere perfetta ed imporre una vera e propria attività di «interpretazione» delle parole e delle frasi registrate, specie se nelle conversazioni vengano usati dialetti o lingue straniere. In ogni caso, risultano spesso rilevanti le intonazioni della voce, le pause, che, a parità di trascrizione dei fonemi, possono mutare in tutto o in parte il senso di una conversazione. Non v'è dubbio che la trascrizione peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia l'appunto dell'operatore di polizia ed, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei «brogliacci».". Sottolinea per la prima volta che il perito deve essere un esperto e che in quanto tale può aggiungere informazioni al mero lavoro di trasposizione (non solo nel caso di traduzione di dialetti); sottolinea che la trascrizione deve essere completa e che trascrizioni incomplete per presenza di troppi incomprensibili o parti mancanti non possono essere utilizzate come prova in quanto inaffidbili; Un ulteriore fatto importante riguarda il concetto di realtà e sua interpretazione cioè la differenza tra il sonoro e la sua trascrizione. Questa infatti è solo una rappresentazione della realtà interpretata dal perito. Lo diciamo da anni ora viene riconosciuto non solo dalla Corte di Cassazione ma anche dalla Corte Costituzionale. "Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità è ugualmente costante ed uniforme nello stabilire che la trascrizione (anche quella peritale) non costituisce la prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo come un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica".

Luciano Romito - Professore Associato di Fonetica e Fonologia
Laboratorio di Fonetica - Università della Calabria
luciano.romito@unical.it

tel 0984-494097 fax 0984494114

2 commenti:

  1. Salve a tutti e complimenti per il sito, sono un collega che opera in sicilia. La domanda che vi pongo è la seguete: "La trascrizione deve essere trascritta in dialetto o in italiana?" Se non espressamente richiesta in doppia lingua? vi ringrazio anticipatamente. AB

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  2. Egregio collega, è un tema questo molto vasto. Generalmente s dovrebbe trascrvere ciò che si ascolta, quindi se è dialetto andrebbe tracritto daletto. Altrimento non è una trascrizione fedele. Ma siccome la maggior parte dei magistrati non sono del luogo, anche loro preferiscono l'italiano. Attenzione comunque, ci sono alcuni termini dialettali che sono quasi intraducibili ovvero tradotti perdono il senso e il significato vero. Ti consiglio di lasciare questi termini nella forma dialettale.

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